La retribuzione
La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
retribuzione minima contrattuale
eventuali scatti di anzianità
eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio
eventuale superminimo
Retribuzione minima contrattuale
Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornate annualmente, in base alla variazione del costo della vita.
I nuovi valori vengono fissati ogni anno da una commissione nazionale che riunisce sindacati e associazioni dei datori di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli importi vengono stabiliti secondo le categorie previste dal CCNL lavoro domestico.
Scatti di anzianità
Il CCNL di categoria prevede che al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, spetta un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Gli scatti di anzianità non possono venire inclusi da eventuali aumenti di merito (superminimo), né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Compenso sostitutivo di vitto e alloggio
Superminimo
Il superminimo, chiamato anche aumento di merito, è una voce di retribuzione aggiuntiva concessa al lavoratore e può essere erogato sia in forma mensile che in forma oraria.
Fa parte a tutti gli effetti dello stipendio ed incide sulla tredicesima, TFR, straordinari, contributi, e imposte.
Il superminimo può essere sia assorbibile che non assorbibile. La differenza consiste nel fatto che in presenza di aumenti delle retribuzioni tabellari nazionali l’importo del superminimo:
- Assorbibile: rimarrà invariato
- Non assorbibile: si ridurrà di un importo pari all’aumento tabellare.
Modello Comunicazione Concessione Superminimo